Statuto dell'Associazione
Art.1 - E' costituita in Bibbiena (AR) un'Associazione
di volontariato denominata GLI AMICI AL CINEMA - CINESPAZIO O.N.L.U.S.
.
Art.2
- Scopo dell'Associazione è quello di promuovere la diffusione
della cultura cinematografica e teatrale attraverso proiezioni
di film, rappresentazioni teatrali, dibattiti, pubblicazioni,
seminari, incontri e tutto ciò che è manifestazione
del mondo cinematografico, teatrale e attività similari.
L'Associazione inoltre si propone lo scopo di offrire i mezzi
teorici e tecnici per documentare e analizzare i problemi della
società contemporanea, per il conseguimento di una sempre
maggior consapevolezza critica e culturale con particolare riferimento
alla comunicazione audiovisiva. Considera la sua attività
come servizio sociale, per la diffusione e lo sviluppo della cultura
e dell'informazione in tutte le forme e per il rinnovamento delle
strutture che ad esse sono connesse.
L'Associazione non ha fine di lucro.
Art.3
- La durata dell'Associazione è illimitata.
Art.4
- L'Associazione si impegna ad operare nel territorio del Casentino
e le proprie attività sono rivolte a tutta la cittadinanza.
L'Associazione si intende costituita da quanti sono intervenuti
nell'Atto Costitutivo e da quanti aventi i requisiti prescritti
vi aderiranno in seguito, secondo le modalità previste
nel successivo articolo 6.
Art.5
- Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci; il
Consiglio Direttivo; il Collegio dei Sindaci Probiviri, il Presidente,
il Segretario ed il Tesoriere.
Tutte le cariche sono svolte a titolo puramente gratuito. Ai soci
spetta solo l'eventuale rimborso delle spese sostenute a nome
e per conto dell'Associazione e dalla stessa autorizzate; tutte
le spese di cui si chiede il rimborso devono essere adeguatamente
documentate.
Art.6
- L'Assemblea è formata da tutti i soci iscritti ed in
regola con il versamento della quota annua. I soci si distinguono
in ordinari e fondatori. Per diventare soci ordinari bisogna fare
domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, il che comporta
l'accettazione delle norme del presente Statuto e di tutte le
sue eventuali modifiche, nonché l'obbligo di osservare
le deliberazioni fatte dagli organi sociali in base allo Statuto.
I soci fondatori sono coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo;
essi hanno tutti i diritti e i doveri dei soci ordinari salvo
l'obbligo di fare domanda di ammissione.
Tutti i soci, a qualsiasi categoria appartengano, hanno diritto
di partecipare alle Assemblee Sociali, con diritto di voto, e
possono essere eletti a far parte delle cariche sociali. Non hanno
tale diritto i soci che non hanno pagato la quota annuale 15 giorni
prima della data di convocazione dell'Assemblea.
L'Assemblea
viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno,
o qualora ne facciano richiesta almeno dieci soci.
L'Assemblea discute e approva i bilanci preventivi e consuntivi
presentati dal Consiglio Direttivo, formula le direttive per il
raggiungimento delle finalità e degli scopi sociali e delibera
sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione. Le deliberazioni
vengono prese a maggioranza dei presenti e a maggioranza qualificata
(2/3) per le modifiche statutarie. Comunque per il suo svolgimento
e le sue deliberazioni valgono le norme dell'Art. 21 del Codice
Civile. (1)
La convocazione dell'Assemblea viene fatta tramite affissione
nella sede sociale con un preavviso di almeno sei giorni sulla
data fissata per l'Assemblea.
La delega è ammessa ma nessuno può rappresentare
più di un socio.
Art.7
- Il Consiglio Direttivo si compone di un numero tra cinque e
nove di membri eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci dell'Associazione.
Dura in carica 3 anni e gli eletti nella carica di consiglieri
possono essere rieletti.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione dell'Associazione. E' compito del
Consiglio Direttivo predisporre annualmente i bilanci preventivi
e quello consuntivo da sottoporre all'esame dell'Assemblea.
Esso elegge nel suo seno un Presidente, un Segretario e un Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea su propria decisione
o quando ne facciano richiesta almeno 10 soci, dà esecuzione
alle deliberazioni dell'Assemblea; fissa annualmente la quota
sociale; delibera l'ammissione, la decadenza e l'espulsione del
socio.
Art.8
- Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo
, dal quale viene eletto. Egli assume la rappresentanza legale
dell'associazione davanti a qualsiasi autorità civile,
nei confronti di terzi e in giudizio. Dura in carica 3 anni e
può essere rieletto.
Art.9
- Il Segretario conserva i documenti e redige i verbali delle
riunioni degli organi collegiali. Viene eletto dal Consiglio Direttivo
e può ricoprire anche la carica di Tesoriere. Dura in carica
3 anni e può essere rieletto.
Art.10
- Il Tesoriere gestisce il patrimonio dell'Associazione. Viene
eletto dal Consiglio Direttivo e può ricoprire anche la
carica di Segretario. Dura in carica 3 anni e può essere
rieletto.
Art.11
- Il Collegio dei Sindaci Probiviri si compone di tre membri eletti
dall'Assemblea e scelti tra tutti i soci dell'Associazione. Esso
elegge nel suo seno un Presidente. Il Collegio esercita il controllo
di legittimità circa l'osservanza del presente Statuto
e giudica con decisione inappellabile le controversie sorte nel
seno dell'Associazione.
Art.12
- La qualifica di socio si perde per:
- Recesso del socio;
- Espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo, con diritto
di appello al Collegio dei Sindaci-Probiviri entro 30 giorni dalla
comunicazione della relativa deliberazione;
- Decadenza, quando il socio non paga la quota annuale entro sei
mesi dal termine dell'anno sociale e, per i soci onorari, automaticamente
per decorrenza del termine dell'anno sociale.
Nei
casi di recesso e di espulsione, il socio non ha diritto alla
restituzione delle quote versate.
Art.13 - Il patrimonio dell'Associazione è
costituito: dalle quote sociali, dai contributi, dai lasciti e
dalle elargizioni di privati, di Istituzioni e di Enti pubblici.
E' fatto divieto assoluto di distribuzione, anche in modo indiretto,
di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'Associazione.
I soci non possono chiedere la divisione del fondo comune, a norma
dell'art. 37 del Codice Civile. (2)
Art.14 - L'anno sociale inizia il 1 Gennaio e
si chiude il 31 Dicembre.
Art.15
- In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea procede
alla nomina di un liquidatore. Il patrimonio risultante dalle
operazioni di liquidazione dovrà essere devoluto ad Associazione
o Ente, privato o pubblico, avente le medesime finalità.
(1) Art. 21 Codice Civile - Deliberazioni dell'Assemblea.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti
e con la presenza di almeno la metà degli associati. In
seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque
sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione
del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità
gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non
è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno
tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione
del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti
degli associati.
(2)
Art. 37 Codice Civile - Fondo comune.
I contributi degli associati e i beni acquisiti con questi contributi
costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finché
questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione
del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.
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